Passaggio dal regime di vantaggio a forfetario senza vincolo triennale
Con risposta all’interpello n. 72/2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al passaggio tra il regime di vantaggio e quello forfetario.
Il caso riguarda un contribuente che:
- nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui all’articolo 27 del D.l. 98/2011;
- e ora, per il periodo d’imposta 2018, vorrebbe aderire al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, applicando l’aliquota del 5% prevista per i primi 5 anni di attività.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime di vantaggio è stato abrogato dal 1° gennaio 2016. Tuttavia è stata data la possibilità ai contribuenti che già lo applicavano di:
- continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età);
- oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
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