Se un fornitore invia al Sistema di interscambio una regolare fattura, che, a sua volta, viene inviata alla Pec del committente, ma l’indirizzo della casella di posta certificata è sbagliato oppure la casella è piena, al fornitore che ha emesso la fattura viene riportata la segnalazione di un’anomalia. In questo caso il fornitore ha l’obbligo di avvertire il proprio cliente ed, eventualmente, inviare una copia di cortesia oppure può esimersi da questa comunicazione? E, sempre in questo caso, il committente può detrarre l’Iva dal momento che visualizza la fattura sul sito Agenzia, nella propria area riservata? Se, invece, si usano piattaforme con accesso tramite codice identificativo delle software house, l’avvenuta visione della fattura avviene con lo scarico di tali fatture nella piattaforma? Il diritto alla detrazione Iva decorre da quel momento, senza che il cliente debba visualizzare la fattura sul sito delle Entrate?
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