Secondo quanto previsto dalla normativa che ha istituto l’obbligo della fattura elettronica, in vigore dal prossimo gennaio, sono esonerati dall’emissione del documento elettronico i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Tali soggetti tuttavia possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018.
Ricordiamo che chi aderisce a tali regimi beneficia di una serie di semplificazioni circa la tenuta delle scritture contabili, e soprattutto non addebita e non detrae l’Iva, pertanto è esonerato da tutti gli obblighi di comunicazione, dichiarazione e liquidazione connessi.
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