Più semplice e veloce la regolarizzazione, tramite autofattura, di eventuali inadempienze o irregolarità
La regolarizzazione dell’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente fattura deve essere regolarizzata attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.lgs 471/1997. Secondo tali disposizioni infatti, per evitare la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è prevista una procedura di regolarizzazione.
In particolare si potrebbero verificare due distinti casi:
- mancata emissione della fattura
- ricezione di una fattura irregolare
Nel primo caso il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia alla Agenzia delle Entrate.
continua su fisco e tasse